MARKETING E PRIVACY: IL CONSENSO “OBBLIGATO” PER FINALITÀ PROMOZIONALI 
Prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali è ormai obbligatorio quando si compilano dei moduli online per finalizzare un acquisto o una richiesta di servizi. Spesso però viene richiesta anche l'autorizzazione al trattamento dei dati per finalità commerciali e di marketing. Ma dare il consenso a questo tipo particolare di trattamento è obbligatorio?
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali è stato regolato inizialmente dalla Legge n. 675/96, che dava attuazione alla Direttiva comunitaria 95/46/CE. A causa della successiva emanazione di numerose leggi in materia, si è reso necessario coordinare la normativa vigente attraverso un Testo Unico. A tale scopo è stato approvato il D. Lgs. 196/03 (“Codice della Privacy”), che stabilisce quali sono i dati trattabili, le misure di sicurezza da rispettare e i codici deontologici da osservare. A tutela del corretto trattamento dei dati e del rispetto dei diritti connessi all'utilizzo delle informazioni personali, è stata istituita l'autorità amministrativa indipendente del Garante per la protezione dei dati personali. 
COSA AFFERMA IL GARANTE PER LA PRIVACY?
A seguito di una segnalazione presentata da alcuni cittadini, il Garante per la Privacy ha avuto l'occasione di esprimersi sulla richiesta di consenso "obbligato" per finalità promozionali. I cittadini che hanno presentato la segnalazione al Garante, infatti, lamentavano il fatto che, per poter usufruire di alcuni servizi online messi a disposizione da un fornitore di energia, era necessario autorizzare il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di marketing. A tal proposito, già gli articoli 23 e 24 del Codice della Privacy stabiliscono che il trattamento dei dati personali deve avvenire esclusivamente previo consenso libero ed esplicito dell'interessato. Con il Provvedimento n. 439 del 2016 il Garante per la Privacy ha ribadito che il consenso per il trattamento dei dati per finalità commerciali deve essere sempre separato e facoltativo rispetto a quello relativo al trattamento dei dati personali strettamente necessario all'erogazione del servizio o all'esecuzione del contratto stesso. Quindi, nel caso in cui questo principio non venga rispettato, il cittadino può rifiutarsi di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati e rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei propri diritti. Link al provvedimento del Garante per la Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/70