MECCANICA E RIPARAZIONI: QUANDO È LECITO IL DIRITTO DI RITENZIONE
Può verificarsi la situazione per cui alcuni clienti si oppongano al pagamento delle spese per interventi o riparazioni resi da meccanici e carrozzieri, perché si dichiarano insoddisfatti del lavoro eseguito o semplicemente per scorrettezza nei confronti del professionista. In questi casi il codice civile mette a disposizione dei creditori un importante strumento di tutela, il cosiddetto “diritto di ritenzione”, cioè il diritto di trattenere l'automobile fino al pagamento delle riparazioni effettuate. Ma è sempre lecito appellarsi a questo diritto? E quando si rischia di incorrere nel reato di appropriazione indebita?
IL DIRITTO DI RITENZIONE
Il diritto di ritenzione è effettivamente disciplinato dal codice civile, che nell'articolo 2756 prevede che “i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese”. Questo vuol dire che artigiani, carrozzieri e meccanici che hanno effettuato interventi o riparazioni in buona fede su beni mobili di proprietà di terze persone hanno la possibilità di trattenere il bene a tutela del credito maturato per lo svolgimento delle prestazioni rese. Esistono però dei requisiti e dei limiti ben specifici per ricorrere al diritto di ritenzione.
I LIMITI AL DIRITTO DI RITENZIONE
È possibile appellarsi al diritto di ritenzione se la prestazione è avvenuta in buona fede. Non è possibile quindi trattenere il bene a seguito di riparazioni o interventi diversi da quelli espressamente richiesti dal cliente. Inoltre, deve sussistere un legame ben preciso tra la prestazione resa ed il bene trattenuto. Questo vuol dire che non è possibile trattenere un'automobile per un debito che riguarda la riparazione di un'altra automobile, anche se di proprietà dello stesso debitore. Infine, il diritto di ritenzione prevede solo la possibilità di trattenere il bene presso il creditore, che non potrà quindi né utilizzarlo né tanto meno prestarlo ad altri nell'attesa che il debito venga estinto. Per ovviare a qualsiasi opposizione da parte del cliente, è possibile tutelarsi presentando un apposito modulo da far firmare al momento della consegna dell'automobile, in cui viene specificato che, in osservanza all'art. 2756 del codice civile, il bene verrà riconsegnato solo previo pagamento del corrispettivo per l'intervento effettuato.