Il Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 regolamenta il profilo professionale dell’Ottico:  arte ausiliaria delle professioni sanitarie che appronta, confeziona, ripara e vende occhiali e lenti oftalmiche su prescrizione del medico a meno che non si tratti di lenti protettive o di occhiali correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, ad esclusione dell’ipermetropia, dell’astigmatismo e dell'afachia. Per l'esercizio della professione è necessario il conseguimento del diploma abilitante la professione di ottico , strumento fondamentale per avviare una attività autonoma di imprenditore sul mercato della distribuzione ottica specializzata o per il puro esercizio della professione. Troviamo la figura dell'ottico nei centri ottici specializzati indipendenti, nelle filiali di catene locali o nazionali, nei laboratori che confezionano e realizzano occhiali e dispositivi medici visivi su misura, nell'industria di lenti oftalmiche, di lenti a contatto, di strumentazione oftalmica o in aziende che commercializzano all’ingrosso prodotti ottici sia con funzioni tecniche sia commerciali. L'ottico che esercita la libera professione svolge attività presso centri ottici specializzati, consiglia la clientela sulle lenti più adatte da scegliere con le diottrie secondo prescrizione medica o dell’optometristiche, spiega i vantaggi dei diversi tipi di lente (minerale o organica, bifocale, progressiva, ecc.) e di definizione (anti riflesso, colorazioni, ecc.), adattare le montature alla fisionomia delle persone, fornisce consigli sulla protezione degli occhi sul posto di lavoro, durante il tempo libero o nella pratica sportiva.